Collegio Nazionale Capitani

I lavoratori sospesi a causa dell’emergenza Covid-19 saranno destinatari di trattamenti di integrazione al reddito

Articolo di venerdì 03 aprile 2020



Collegio Capitani

Il 30 marzo 2020 è stata sottoscritta una Convenzione per ottenere l’anticipazione dei trattamenti di integrazione al reddito, come previsto dal Decreto legge “Cura Italia”.


L’emergenza dovuta al Covid-19 ha investito il settore blu e molti lavoratori si sono ritrovati a dover fronteggiare il relativo danno economico, ragion per cui il 30 marzo 2020 l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con le maggiori sigle sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Ugl) e le associazioni che rappresentano i datori di lavoro, insieme all’INPS e al Ministero del Lavoro, hanno sottoscritto una Convenzione il cui obiettivo è l’anticipazione dei trattamenti di integrazione al reddito che sono previsti all’interno del Decreto legge "Cura Italia”.


Quali sono i trattamenti di integrazione al reddito previsti


I lavoratori del settore marittimo, il cui lavoro è stato sospeso a causa dell’emergenza Covid-19, in attesa dei pagamenti dell’INPS, possono richiedere, utilizzando la causale: “Covid-19”, l’anticipo dei seguenti trattamenti: cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario a carico del Fis e l’accesso ad altri fondi di solidarietà.

Per quanto concerne la Cassa Integrazione Straordinaria e le relative anticipazioni legate a quest’ultima, si fa riferimento alla convenzione stipulata il 15 aprile 2009.


L’importo a favore del lavoratore


L’importo anticipabile, a favore del lavoratore, consta di 1.400 euro e sarà versato su un conto corrente ad hoc. Il credito indicato è considerato a fronte di nove settimane di sospensione dal lavoro a zero ore.

La cifra viene ricalcolata nel caso di durata inferiore (rispetto alle nove settimane) e nel caso in cui il lavoratore sia stato soggetto alla riduzione dell’orario di lavoro, in questo caso viene considerata la “sospensione parziale”.

Se la domanda ha esito negativo, l’anticipazione richiesta dal lavoratore cessa a seguito del versamento da parte dell’INPS del relativo trattamento di integrazione del salario.

Sempre in caso di esito negativo la banca può richiedere che il lavoratore restituisca l’importo ricevuto entro trenta giorni. Sarà cura del datore di lavoro e del lavoratore stesso informare la Banca sull’esito della domanda.

Le domande verranno presentate, tramite specifica modulistica, presso le banche che aderiranno alla Convenzione. Non sono previsti costi bancari a carico del lavoratore per l’apertura del conto corrente e del credito. Sarà inoltre attiva la possibilità di inviare tale domanda telematicamente.

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